Decreto 7 novembre 1995, n. 593 Art. 6Verifiche successive dell'efficacia degli interventi
1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui e' stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. ((La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.))