Decreto 1 marzo 2012, n. 71 Art. 2Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005
1. Alle spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo, si applicano i principi dell' articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , come novellato dall' articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149 .
2. Tenuto conto dell' articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , come novellato dall' articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149 , i rendiconti annuali delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione delle iniziative di cooperazione sono presentati in maniera unitaria e sono accompagnati dalla seguente documentazione:
a) scheda riepilogativa per Paese, redatta secondo il modello che forma parte integrante del presente Regolamento;
b) elenco delle spese sostenute;
c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita', ivi incluse l'effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria, l'irreperibilita' o incompletezza della documentazione, e le altre irregolarita' formali; detta dichiarazione deve altresi' attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e' redatta a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte integrante del presente regolamento;
d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi stessi.
3. I documenti giustificativi delle spese sono trattenuti agli atti della sede per eventuali richieste di verifica della Corte dei Conti, dell'Ufficio di controllo della Ragioneria Generale dello Stato o del Ministero degli Affari Esteri.
4. Il riscontro amministrativo della rendicontazione, predisposta con le modalita' indicate nei commi precedenti, e' effettuato, previo esame e approvazione, da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita' il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo puo' delegare uno o piu' funzionari di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la Direzione Generale.
5. A seguito del riscontro amministrativo effettuato ai sensi del comma precedente, l'Ufficio Centrale di Bilancio effettua il riscontro contabile sulla base alla documentazione di cui alle lettere da
a) a d) del comma 2 del presente articolo, appone un visto di presa d'atto e di conformita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 1, commi 15-ter e 15-quater, della citata legge n. 80 del 2005 , si veda nelle note alle premesse.