Decreto 1 marzo 2012, n. 71 Art. 3Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati a partire dal 1° gennaio 2006
1. Alle spese sostenute a valere sui finanziamenti erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione allo sviluppo conclusi entro il 31 dicembre 2010, si applica il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366 , alla luce dei principi di cui all' articolo 1, commi 15-ter e 15-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , come novellato dall' articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149 .
2. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione conclusi entro il 31 dicembre 2010, anche se articolati in piu' anni e per il quale non sia ancora stato vistato il relativo rendiconto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio, sono oggetto per ciascun progetto di un unico rendiconto, accompagnato dalla seguente documentazione:
a) scheda riepilogativa del progetto, redatta secondo il modello che forma parte integrante del presente Regolamento;
b) elenco delle spese sostenute;
c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita', ivi incluse l'effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria, l'irreperibilita' o incompletezza della documentazione ed altre irregolarita' formali; detta dichiarazione deve altresi' attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e' redatta a cura del diplomatica funzionario delegato oppure, in caso di oggettivo impedimento, del capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o, infine, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte integrante del presente regolamento;
d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi stessi.
3. Per evidenziare i risultati sostanziali della gestione, i rendiconti afferenti piu' progetti o programmi o interventi possono essere unificati da una scheda riepilogativa per Paese, secondo il modello di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento.
4. La rendicontazione, predisposta con le modalita' indicate nei commi precedenti e corredata dei documenti giustificativi delle spese, e' esaminata ed approvata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita' il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo puo' delegare uno o piu' funzionari di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la Direzione Generale.
5. L'Ufficio Centrale di Bilancio, effettuati sui rendiconti i riscontri amministrativi e contabili di competenza, appone un visto di presa d'atto e di conformita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 1, commi 15-ter e 15-quater, della citata legge n. 80, si veda nelle note alle premesse.