Decreto 1 marzo 2012, n. 71 Art. 4Norme transitorie e finali
1. I rendiconti le cui criticita' hanno gia' formato oggetto di osservazioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio sono comunque ammessi a discarico sulla base della documentazione e delle dichiarazioni giustificative indicate agli articoli 2 e 3.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 ai rendiconti gia' presentati dai funzionari delegati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i programmi non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2010 sono rendicontati secondo le modalita' previste dalla legge n. 149/2010 .
3. La sede all'estero deve presentare la rendicontazione di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. In assenza di rendicontazione nei termini sopra indicati non possono essere disposte nuove rimesse valutarie alle sedi inadempienti, salvo in ogni caso l'adozione delle misure sostitutive previste dall'ordinamento vigente da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con oneri a carico dei funzionari responsabili, fatte salve in ogni caso le responsabilita' amministrative, contabili e disciplinari a carico dei medesimi funzionari inadempienti.
4. Nel contesto del presente regolamento, per data di erogazione di finanziamento si intende la data di apposizione del visto da parte dell'ufficio di controllo sul provvedimento ministeriale che ha disposto l'erogazione del finanziamento della sede. Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° marzo 2012 Il Ministro degli affari esteri: Terzi di Sant'Agata p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012 Affari esteri, registro n. 5, foglio n. 39
Note all'art. 4: Per i riferimenti alla citata legge n. 149 del 2010 , si veda nelle note alle premesse.