Decreto 18 aprile 2000, n. 309 Art. 2Composizione dell'Osservatorio
1. Ai sensi dell' articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997 , l'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministero della sanita';
d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministero del tesoro;
f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilita' e' adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato.
3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi e' corrisposta una specifica indennita' annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997 . Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attivita' quali componenti dell'Osservatorio.
Note all' art. 2 : - Il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e' riportato nelle note alle premesse. - Il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e' riportato nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 18 aprile 2000, n. 309 Art. 26