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Decreto 18 aprile 2000, n. 309 · Decreto 18 aprile 2000, n. 309 — Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto 18 aprile 2000, n. 309 Art. 3Funzionamento dell'Osservatorio

In KraftAmtlicher Text

1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata, il presidente puo' delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.

2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita' dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all' articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice etico, unitamente al presente regolamento, e' trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso.

3. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonche' di esperti all'uopo incaricati.

4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui all'articolo 2. Il provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Note all' art. 3 : - L' art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, e' il seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo".