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Decreto 19 aprile 2001, n. 171 · Decreto 19 aprile 2001, n. 171 — Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212

Decreto 19 aprile 2001, n. 171 Art. 2Tipologia delle iniziative finanziabili

In KraftAmtlicher Text

1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative ((volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,)) relative a: ((a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;)) b) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)) ; c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano; d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.