Decreto 19 aprile 2001, n. 171 Art. 3Beneficiari dei contributi
1. I contributi possono essere concessi a favore di:
a) enti pubblici e privati;
b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.