Decreto 4 aprile 2000, n. 119 Art. 5
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.