Decreto 4 aprile 2000, n. 119 Art. 6
1. Ai vicepresidenti delle province e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.
2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.