Decreto 9 agosto 2001, n. 362 Art. 3Immatricolazione
Titolo I Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall' articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell' art. 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "1. Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi".