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Decreto 9 agosto 2001, n. 362 · Decreto 9 agosto 2001, n. 362 — Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo

Decreto 9 agosto 2001, n. 362 Art. 4Punzone di identificazione

Titolo I Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva

In KraftAmtlicher Text

1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.