Decreto 2 luglio 2002, n. 239 Art. 3Assegnazione delle somme al capitolo relativo al "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive"
1. Le somme relative al contributo di cui all'articolo 1, riscosse ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono di pertinenza del "Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno ed affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2341 contenuto nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 (gia' unita' previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".