Decreto 2 luglio 2002, n. 239 Art. 4Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. E' abrogato il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251 , recante "Regolamento di attuazione dell' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".
2. Le somme versate in applicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251 , dalla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , e fino all'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata alla voce Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, imputate al capo VIII, capitolo 1209 delle entrate del bilancio dello Stato, sono comunque assegnate al capitolo 2341 contenuto nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 (gia' unita' previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".
Note all' art. 4: - Il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251 , reca: "Regolamento di attuazione dell' art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172 , recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive". - Per l'argomento della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , si veda nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 2 luglio 2002, n. 239 Art. 1
- Decreto 2 luglio 2002, n. 239 Art. 6