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Decreto 1 agosto 2002, n. 199 · Decreto 1 agosto 2002, n. 199 — Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

Decreto 1 agosto 2002, n. 199 Art. 18Esame finale

Capo III Modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale

In KraftAmtlicher Text

1. Al termine del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in:

a) una verifica scritta, che puo' articolarsi su piu' prove, relativa alle materie delle aree giuridica e professionale;

b) una verifica, che puo' articolarsi su piu' prove orali e pratiche, relativa ad altre materie previste dal programma di studi.

2. La commissione d'esame di cui all'articolo 19 provvede a stabilire il contenuto ed il metodo per la valutazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione del rendimento ottenuto durante il corso, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 17, nonche' i criteri per l'attribuzione del giudizio finale.

3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di: "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il frequentatore che consegue la valutazione di "insufficiente profitto" nel giudizio finale complessivo non supera il corso.

4. Il frequentatore che, senza giustificato motivo, non si presenti ad una prova d'esame viene considerato rinunciatario e dimesso dal corso.

5. Il frequentatore che, per malattia o per altro giustificato grave motivo valutato dalla Commissione d'esame, non ha potuto partecipare all'esame finale, e' ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame finale.

6. Le prove gia' sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.