Decreto 1 agosto 2002, n. 199 Art. 19Commissione d'esame finale
Capo III Modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale
1. La Commissione d'esame e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La Commissione e' composta:
a) dal direttore dell'Istituto d'istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente;
b) da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso;
c) da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata.
3. La Commissione puo' avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.
4. La Commissione esaminatrice puo' essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.
5. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti supplenti.