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Decreto 19 settembre 2002, n. 272 · Decreto 19 settembre 2002, n. 272 — Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 3Organismi notificati aventi sede in altro Paese

Capo I Principi generali

In KraftAmtlicher Text

1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 , secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.

2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.

Nota all' art. 3: - La direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993 , reca: "Armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.".