IT · Decreto 19 settembre 2002, n. 272
Decreto 19 settembre 2002, n. 272 — Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
Inhalt
- Capo I Principi generali
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Organismi notificati aventi sede in altro Paese
- Capo II Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attivita' degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.
- Art. 4 Presentazione delle istanze
- Art. 5 Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 6 Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale
- Art. 7 Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato
- Art. 8 Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche
- Art. 9 Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati
- Art. 10 Disposizioni finanziarie
- Capo III Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti
- Art. 11 Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 12 Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 13 Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 14 Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 15 Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 16 Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 17 Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 18 Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo
- Art. 19 Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 20 Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
- Art. 21 Disposizioni transitorie