Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 7Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato
Capo II Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attivita' degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.
1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravita':
a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformita' di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;
c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 7: - Per il testo dell' art. 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1. - Per la rubrica dell'allegato III, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2. - Per il testo dell' art. 99 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 6.
Verweist auf
- Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 1
- Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 2
- Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 4
- Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 6
- Decreto 19 settembre 2002, n. 272 Art. 99