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Decreto 10 giugno 2003, n. 217 · Decreto 10 giugno 2003, n. 217 — Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67

Decreto 10 giugno 2003, n. 217 Art. 3Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane

In KraftAmtlicher Text

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per le comunita' montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell' art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , si veda la nota all'art. 1.