Decreto 10 giugno 2003, n. 217 Art. 4Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri
1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunita' montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.
2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3. La tabella, del formato di cm 21 \times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella e' sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.