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Decreto 24 luglio 2003, n. 263 · Decreto 24 luglio 2003, n. 263 — Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45

Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 3Versamento del denaro di provenienza illecita

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita' giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia gia' stato oggetto di sequestro.

2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono essere definite, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, modalita' di versamento sostitutive di quelle previste al comma 1, purche' non ostative all'esecuzione del sequestro di cui all' articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991 .

3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia, le procedure indicate dall' articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001 .

4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorita' giudiziaria procedente ha ad oggetto le disponibilita' finanziarie affluite sul conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalita' sostitutive di cui al comma 2.

Note all'art. 3: - Per il testo dell' art. 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell' art. 13, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): «1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1o agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.».