Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 4Trasferimento del denaro di provenienza illecita
1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro di cui all'articolo 3, ricevuta comunicazione della definitivita' del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 e' comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed e' eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.