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Decreto 17 novembre 2003, n. 372 · Decreto 17 novembre 2003, n. 372 — Regolamento recante criteri e modalita' per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 2Recuperi di somme nei confronti dei comuni

In KraftAmtlicher Text

1. Nei confronti dei comuni si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:

a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA scolastico, come disciplinato dall' articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ;

b) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall' articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .

2. Gli importi da recuperare di cui al comma 1 sono comunicati dal Ministero dell'interno ai singoli comuni ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il recupero degli importi di cui al comma 2 e' operato dal Ministero dell'interno mediante riduzione delle somme spettanti a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF o, in caso di insufficienza delle stesse, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF. Su richiesta del singolo ente, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero dell'interno opera, a decorrere dall'anno 2003, una rateizzazione decennale dell'importo dovuto.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): «11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.».