Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 3Recuperi di somme nei confronti delle province
1. Nei confronti delle province si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:
a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico, come disciplinato dall' articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ;
b) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, come disciplinato dall' articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
c) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, come disciplinato dall' articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
d) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall' articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .
2. Gli importi da recuperare per le annualita' sino all'anno 2002 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2003 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 giugno di ciascun anno.
4. Per gli importi dovuti di cui al comma 2, le province sono autorizzate ad operare una rateizzazione decennale a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 15 luglio di ciascun anno. E' fatta salva la facolta' di procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione. Il versamento e' effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
5. Per gli importi dovuti di cui al comma 3 le province provvedono al versamento di quanto annualmente dovuto entro il 15 settembre di ciascun anno. Il versamento e' effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti alle scadenze di cui ai commi 4 e 5, il recupero e' effettuato da parte dei concessionari della riscossione, anche per la parte relativa agli interessi dovuti per il periodo di ritardato versamento, sulla base dei dati relativi a ciascuna provincia all'uopo ad essi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della devoluzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le somme cosi' recuperate sono mensilmente versate da parte dei concessionari della riscossione su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I concessionari, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente entro il 15 ottobre con propri decreti all'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui ai commi 4 e 5. L'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui al comma 6 e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti entro trenta giorni dal versamento delle somme.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): «Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell' art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.». - Si riporta il testo dell' art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): «Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali). 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. 2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 . La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente. 4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.». - Per il testo vigente dell' art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , v. nelle note all'art. 2.
Verweist auf
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 10
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 2
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 31
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 60
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 61
- Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 8