Decreto 17 novembre 2003, n. 372 Art. 4Disposizioni per l'anno 2003
1. Per il solo anno 2003:
a) il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' differito al 31 ottobre;
b) il termine di cui all'articolo 3, comma 4, e' differito al 30 novembre;
c) il termine di cui all'articolo 3, comma 5, e' differito al 30 novembre.