Decreto 4 dicembre 2003, n. 370 Art. 3Piani di studio
Capo I Disposizioni generali sulle modalita' di svolgimento dei corsi
1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, su proposta del direttore centrale per gli istituti d'istruzione.
2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonche' gli esami e le altre prove sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalita' fissate dal presente regolamento.
3. Le finalita' qualificanti e le aree didattiche dei corsi sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.