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Decreto 4 dicembre 2003, n. 370 · Decreto 4 dicembre 2003, n. 370 — Disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato

Decreto 4 dicembre 2003, n. 370 Art. 4Frequenza dei corsi

Capo I Disposizioni generali sulle modalita' di svolgimento dei corsi

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono, in ogni caso, considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24-quinquies e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.

5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dai piani di studio.

7. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

Note all'art. 4: - Il testo dell' art. 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' il seguente: «Art. 24-quinquies (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .». - Il testo dell' art. 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' il seguente: «Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.».