Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 Art. 2Sezioni didattiche
Capo II Struttura e organizzazione dei corsi
1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia puo' ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni didattiche, per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita'.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso l'Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.