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Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 · Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 — Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni

Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 Art. 3Piani di studio

Capo II Struttura e organizzazione dei corsi

In KraftAmtlicher Text

1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Polizia.

2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonche' gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalita' fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in piu' cicli i piani di studio stabiliscono, altresi', gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo.

3. Le finalita' qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Note all'art. 3: - Il testo dell' art. 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente: «Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per matenita' se si tratta di personale femminile. 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale. 5. Salvo quanto previsto dall' art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.». - Il testo dell' art. 18, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente: «Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso; c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternita'. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all' art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.».