Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 Art. 4Frequenza dei corsi
Capo II Struttura e organizzazione dei corsi
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.
6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dai piani di studio.
7. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , si veda in note all'art. 3.