Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 2Titoli valutabili
Capo I Concorso interno per titoli
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio: 1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50; 2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1; 3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2; 4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50; 5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3; i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso.
b) corsi di aggiornamento professionale: 1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
c) anzianita': 1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00; 2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.