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Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 · Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 — Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 3Modalita' di accesso

Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto

In KraftAmtlicher Text

1. Il concorso interno di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista ((...)) .

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, ((nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno)) .

4. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2008, N.77 )) .

5. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.