Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 4Titoli valutabili
Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio: 1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50; 2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1; 3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2; 4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50; 5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3; i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
b) corsi di aggiornamento professionale: 1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; 3) per i partecipanti al concorso di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , i corsi di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso; sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
c) anzianita': 1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; 2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianita' viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
Note all'art. 4: - Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si vedano le note all'art. 3.
Verweist auf
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 16
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 3
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 8