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Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 · Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 — Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 4Titoli valutabili

Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto

In KraftAmtlicher Text

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio: 1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50; 2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1; 3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2; 4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50; 5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3; i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale: 1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; 3) per i partecipanti al concorso di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , i corsi di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso; sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;

c) anzianita': 1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; 2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianita' viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

Note all'art. 4: - Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si vedano le note all'art. 3.