Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 8Graduatoria finale
Capo III Norme comuni
1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.
2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale e' stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . A parita' di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 16, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 16