Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 7Corso di formazione professionale
Capo III Norme comuni
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.
3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' il seguente: «Art. 13 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.». - Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 12
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 13
- Decreto 12 ottobre 2007, n. 237 Art. 16