Decreto 8 agosto 2011, n. 160 Art. 2Sedi didattiche
1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu' sezioni.