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Decreto 8 agosto 2011, n. 160 · Decreto 8 agosto 2011, n. 160 — Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (11G0202)

Decreto 8 agosto 2011, n. 160 Art. 3Finalita' del corso e aree di studio

In KraftAmtlicher Text

1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione e tre mesi di applicazione pratica.

2. L'attivita' didattica del periodo di formazione di nove mesi e' articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo' essere organizzata in moduli.

3. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso si articola nelle seguenti aree di studio: competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente; competenze operative ordinarie; competenze e valori di ruolo; competenze comportamentali; standard motorio professionale.

4. Obiettivo del corso e' altresi' quello di formare gli allievi a uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza dell'autoprotezione e la cultura dell'efficienza fisica.

5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo.