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Decreto 8 agosto 2011, n. 160 · Decreto 8 agosto 2011, n. 160 — Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (11G0202)

Decreto 8 agosto 2011, n. 160 Art. 6Commissioni

In KraftAmtlicher Text

1. La commissione per le prove di verifica periodiche e' nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice Capo Dipartimento vicario. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale.

2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. La commissione di cui al comma 2 e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale.

4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu' componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con successivo provvedimento.