Decreto 8 agosto 2011, n. 160 Art. 7Giudizio di idoneita' al servizio di istituto
1. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame.
2. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto deve essere motivato ed e' espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , si vedano le note alle premesse.