Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 13Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa
Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge e' disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all'articolo 5, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 8, alla gravita' delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui e' avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessita' ed alla difficolta' dell'intervento, nonche' al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialita' accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del Fondo e' disposta anche sulla base della difficolta' di recupero del credito.
2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2-bis, commi 3 e 5, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 , convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , si veda nelle note alle premesse.