Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 2Definizioni
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»;
b) per «Fondo», il Fondo di solidarieta' civile istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge;
c) per «Collegio», il Collegio previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le elargizioni e gli interventi a carico del Fondo;
d) per «Ufficio di supporto», l'Ufficio competente all'attivita' di funzionamento del Fondo, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
f) per «interventi di solidarieta' civile», le provvidenze a favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento di somme disposte dal giudice.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2-bis del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , si veda nelle note alle premesse.
Zitiert von
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 1
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 3
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 5
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 6
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 7
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 8
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 9
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 11
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 13
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 14