Decreto 24 luglio 2014, n. 130 Art. 2Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto comunitario;
c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»;
d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).