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Decreto 24 luglio 2014, n. 130 · Decreto 24 luglio 2014, n. 130 — Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00145)

Decreto 24 luglio 2014, n. 130 Art. 3Titoli di servizio

In KraftAmtlicher Text

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:

a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;

b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 , fino ad un massimo di punti 2,00: medaglia al merito di servizio - punti 0,80; diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50; encomio - punti 0,25; elogio - punti 0,15;

c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;

d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti messi a concorso.

3. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.

4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: "Art. 8. (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.".