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Decreto 30 marzo 2016, n. 104 · Decreto 30 marzo 2016, n. 104 — Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. (16G00116)

Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 3Numero degli esperti per la sicurezza

In KraftAmtlicher Text

Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti unita' di esperti di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all' articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 .

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): "Art. 11. Uffici antidroga all'estero - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingente previsto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.". - Per il testo dell' art. 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , si veda nelle note all'art. 1.