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Decreto 30 marzo 2016, n. 104 · Decreto 30 marzo 2016, n. 104 — Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. (16G00116)

Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 4Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza

In KraftAmtlicher Text

1. L'incarico di esperto per la sicurezza puo' essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:

a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;

b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse;

c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attivita' svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata o al terrorismo;

d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.

3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalita' di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 .

4. La Commissione di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 , integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneita', anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423 (Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia): "Art. 11. Colloquio finale dei corsi di aggiornamento. Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso. Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalita' previsti per i corsi di alta formazione." Art. 12. Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento. Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneita', tenuto conto dei giudizi gia' espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale. La valutazione complessiva e' formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con «segnalato profitto», «con buon profitto», «con sufficiente profitto» ovvero «con insufficiente profitto». Non superano i corsi coloro che sono stati classificati «con insufficiente profitto»".