Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 7Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , ed assume in loco la qualifica di addetto.
2. Il personale di supporto puo' essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all' articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 .
4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 7: - Per il testo dell' art. 168 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 31 del citato DPR n. 18 del 1967 : "Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero. - La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici". - Per il testo dell'art. 11, comma 5, del citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , si veda nelle nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 2, comma 6-quaterdecies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , si veda nelle note all'art. 1.
Verweist auf
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 1
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 11
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 168
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 2
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 31
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 5