Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 8Rapporto con il Capo Missione
1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall' articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . Il Ministero dell'interno non assegnera' agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento.
3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attivita' istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purche' cio' non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 : "Art. 142. Comportamento del personale. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali".
Verweist auf
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 142