Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 9Trattamento economico
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall' articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall' articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 203 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 : "Art. 203. Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione. - Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo 208". - Il testo della legge 8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali), e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
Verweist auf
- Decreto 30 marzo 2016, n. 104 Art. 203