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Decreto 4 aprile 1995, n. 334 · Decreto 4 aprile 1995, n. 334 — Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria

Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituito dal seguente: "I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilita' speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.".

Nota all' art. 4 : - L' art. 587 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 587. - I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilita' speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato. Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro (Il tramite e' venuto meno con l'abolizione delle delegazioni, n.d.r.), le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.".